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Si sale e si scende in questa vita! Il più delle volte scendere è facilissimo!

La parabola di molti calciatori, alcuni anche di particolare talento, ha seguito, segue e continuerà a seguire proprio questo banalissimo copione.

Un giorno sei la bandiera della tua squadra, il “capitano in pectore”, la “grande promessa”. Poi, diventi il “traditore”, il “piantagrane”, quello che vuole andare da una diretta rivale o, ancora, quello di cui la tua squadra, tanto amata, si vuole liberare perché “non rientri nei piani”.

Quante ne abbiamo sentite?

Da ultimo, la “finestra invernale” del calciomercato ci ha regalato l’amarezza del povero Mimmo Criscito, amatissimo dai suoi tifosi ma dichiarato “cedibile”, quindi “di troppo”, dai suoi dirigenti.

Per non parlare poi di Paquetà, grande promessa del calcio brasiliano, che non è mai riuscito, in un anno di serie A, ad incantare San Siro e, soprattutto, a convincere il suo allenatore che può avere un futuro nella sua squadra.

Ancora, non ci dimentichiamo di Florenzi, altro “capitan futuro” “scaricato” nella “terra della paella” perché non fondamentale nello “scacchiere” del buon Fonseca.

E di Montolivo? Che da “nuovo Pirlo” si è ritrovato a smettere prima del tempo, perchè ritenuto, forse un po’ troppo presto, definitivamente rotto, ne vogliamo parlare?

Più in là nel tempo ci sono stati casi molto “spinosi”, dove nell’ambito delle società in cui militavano i calciatori interessati da “improvvise discese negli inferi” si è più volte agito ai limiti del lecito.

Dal caso De Rossi, isolato e “detronizzato” alla Roma attraverso “rumors diffamatori” di dubbia provenienza, che mettevano in discussione la sua fedeltà al “Romolo di Trigoria”, ad Icardi, giocatore di riconosciuto talento desideroso di “alzare”un trofeo, isolato, ignorato ma non venduto alla squadra da lui desiderata, piuttosto, “regalato” al PSG. Pensiamo anche alle “pressioni” ricevute da Donnarumma (in quel periodo ribattezzato Dollarumma) per rinnovare il suo contratto con il Milan, dopo essere esploso come futuro “numero 1 azzurro”.

Se si scava ancora, si possono trovare veri e propri casi evolutisi in azioni legali.

Impossibile non ricordare i casi: Pandev, Ledesma, Dino Baggio, Negro, Taddei, Cassano, Iaquinta, Marchetti. Solo per citare i più famosi.

Stesso discorso per alcuni casi accaduti all’estero, come quello di Fernando Llorente, reo di avere già sottoscritto un contratto per il successivo anno con la Juventus e quindi messo ai margini della rosa dall’Atletico Bilbao o come quello dell’improvvisa “svalutazione” di Bale da parte del Real Madrid nel corso della scorsa estate, così da indurlo ad “ascoltare le sirene cinesi” ed a sgravare la squadra spagnola da un pesante ingaggio.

Solitamente, quando ci si trova dinanzi a situazioni come quelle riportate si parla di mobbing.

Certo, forse in alcuni casi si esagera, utilizzando parole non sempre consone alla situazione. Tuttavia, alcune delle storie brevemente accennate sono state “etichettate” come tali nell’ambito di veri e propri contenziosi e possiamo quindi tranquillamente definirle come “i casi accertati di mobbing nel calcio”.

Premettendo che di articoli sul mobbing nel calcio ce ne sono molti, dal momento che alcuni dei casi da me stessa citati sono molto famosi ed hanno “fatto scuola”, procederò a raccontare ed a qualificare giuridicamente, oltre a quello che è stato, anche quello che poteva essere.

Molti casi tra quelli sopra riportati, infatti, sono stati trattati solo secondo una determinata branca del diritto, sebbene vi fossero altre strade, oppure si sono risolti attraverso un accordo stragiudiziale tra le parti prima che scoppiasse un vero e proprio “conflitto”.

Direi che quindi potrebbe essere interessante ipotizzare cosa sarebbe potuto succedere se alcuni dei calciatori citati avessero fatto scelte giuridiche diverse o se, invece di accordarsi, avessero proceduto con un’azione legale.

Dopo una breve analisi del fenomeno del mobbing e degli strumenti giuridici che possono essere azionati da un cittadino e, più specificamente, da un calciatore, per ottenere adeguata tutela, prenderemo in considerazione due casi.

Il primo è il caso Pandev, dove c’è stato un vero e proprio contenzioso azionato dal calciatore, nell’ambito del quale questo ne è uscito vittorioso. Dopo una breve ricostruzione della vicenda si proverà a valutare se vi erano altri strumenti giuridici da utilizzare e con quali possibili esiti.

Il secondo caso è quello di Icardi. E’ noto che, fino a poco prima del suo trasferimento al PSG, l’entourage del calciatore stava valutando con i propri legali la fattibilità di un’azione legale per mobbing. La successiva soluzione del “problema Icardi” ha “raffreddato la tensione” tra le parti, rimandando alla prossima sessione di mercato estiva il nuovo “match”. Rispetto a questo caso, quindi, vedremo se la “cara Wanda” poteva agire legalmente e come.

 

  1. Il mobbing: che cos’è?

Sono molti ormai gli studi sul fenomeno del mobbing, vediamo in maniera semplice di cosa si tratta.

La parola mobbing è stata coniata dall’etologo Konrad Lorenz riprendendola dal verbo inglese “to mob”, che significa attaccare, assalire tumultuosamente, accalcarsi intorno a qualcuno. Con questo termine il suo autore voleva descrivere l’attacco di un gruppo di uccelli contro l’intrusione di un altro animale, ma fornì, inoltre, la parola perfetta per descrivere un attacco, multiplo o singolo, tra persone.

Il mobbing è un fenomeno che si sviluppa nel mondo del lavoro. In tale ambito, può parlarsi di mobbing qualora vengano tenuti nei confronti di un soggetto ripetuti comportamenti persecutori o di violenza psicologica, compiuti da uno o più colleghi di lavoro o dal datore di lavoro o superiore gerarchico.

Chi mobbizza riesce ad annientare il mobbizzato, dal punto di vista psicologico, sociale e professionale.

Ecco alcuni tipici esempi di condotte riconducibili al mobbing: l’emarginazione di un soggetto attraverso l’ostilità e la non comunicazione; le continue critiche sull’operato; la diffusione di maldicenze; l’assegnazione di compiti dequalificanti ed umilianti oppure troppo difficili da ottemperare, specie se dolosamente non supportati da adeguati strumenti; la compromissione del soggetto davanti a colleghi, clienti o superiori; il compimento di molestie sessuali; gli spostamenti continui da un ufficio all’altro ecc.

Il mobbing, quindi, raggruppa un’universalità di comportamenti eterogenei tra loro, ma accomunati da due aspetti: (i) modalità aggressiva, vessatoria, frequente e prolungata nel tempo; (ii) finalità di annientamento e, per lo più, di eliminazione del lavoratore mobbizzato dal contesto aziendale.

Di mobbing, poi, ve ne sono più tipologie.

Se le condotte mobbizzanti vengono poste in essere da un superiore gerarchico/datore di lavoro si parla di mobbing verticale o bossyng. In questo caso, prevalentemente, il mobber agisce con il preciso intento di indurre il mobbizzato a lasciare l’azienda presso cui entrambi operano.

Nel caso in cui, invece, le condotte di mobbing vengano poste in essere da soggetti “alla pari” rispetto a chi le subisce, si parla di mobbing orizzontale.

Ora, lo so, qualcuno potrebbe dire: “il mobbing orizzontale nel calcio è impossibile”, sbagliato!

Pensiamo ad una situazione in cui, nell’ambito di una rosa, un gruppo prevalga su un altro.

Nella sua ultima biografia, CR7 racconta come i primi tempi al Manchester United siano stati molto difficili perché alcuni leader della squadra, ormai lì da molto tempo, si macchiavano di prepotenze che dovevi accettare se non volevi rimanere emarginato. Il fenomeno portoghese spiega infatti come, in caso di ribellione, il giocatore veniva rifiutato da questi personaggi e non ammesso neanche al “torello defatigante”.

Pensiamo, poi, alla mitica Lazio di Maestrelli. E’ noto che in quella squadra c’erano due gruppi che si detestavano. Da un lato c’era quello di Chinaglia, dall’altro quello di Re Cecconi. Nessuno di essi ha mai prevalso in maniera incisiva o, forse, Maestrelli è stato bravo ad evitare che le cose precipitassero.

C’è comunque da dire che in un contesto come quello, il gruppo perdente avrebbe ben rischiato di subire il mobbing orizzontale.

 

  1. Gli strumenti di tutela contro il mobbing

Da tempo, ormai, i Tribunali sono stati chiamati a giudicare casi di mobbing.

Gli “addetti ai lavori” hanno ricercato una tutela per il mobbing negli strumenti giuridici preesistenti all’emergere del fenomeno[1], in tutta la sua drammaticità.

Del resto, il nostro ordinamento giuridico è un po’ come il nostro frigorifero e si trova quasi sempre qualcosa di fruibile!

Nonostante la poca partecipazione del legislatore, per via interpretativa, sono state individuate determinate strade da percorrere per tutelarsi quando si subisce mobbing.

La prima è quella civilistica che, ponendo come fondamento i principi cardine del diritto del lavoro, offre prevalentemente due tipologie di tutela: (i) ripristinatoria, (ii) risarcitoria.

Si parla di tutela ripristinatoria, ai sensi dell’art. 2103 c.c.[2], quando, a seguito di un demansionamento, di una forzata inattività del lavoratore, di un trasferimento presso altra sede aziendale, si ricorre al Giudice del lavoro per vedere dichiarare la nullità dell’atto datoriale e la contestuale reintegrazione del lavoratore presso la precedente e legittima mansione o ubicazione lavorativa.

Se pensiamo al mondo del calcio, chiaramente, un simile strumento potrebbe essere azionato qualora il calciatore venga messo fuori rosa senza una legittima motivazione, così da non potersi allenare con i propri compagni o comunque senza essere preso in considerazione per gli impegni della squadra.

Facendo un esempio molto pratico e recente, si potrebbe valutare di ricondurre ad una situazione del genere quanto vissuto questa estate da Nainggolan, il quale poteva allenarsi con i propri compagni ma era stato reso consapevole del fatto che non rientrava nel progetto tecnico dell’inter e che sarebbe stato preferibile che andasse a giocare altrove.

In realtà in questo caso i nerazzurri sono stati molto trasparenti nel comunicare i propri piani al giocatore belga e tutto si è risolto agevomente attraverso il suo trasferimento a Cagliari. Tuttavia, qualora lui non avesse voluto accettare di ritornare nella sua vecchia squadra, con un’evidente “retrocessione” nel prestigio degli impegni sportivi, avrebbe potuto obiettare che il suo inutilizzo da parte dell’Inter e, soprattutto, la sua “emarginazione” dal progetto tecnico danneggiavano la sua “appettibilità” sul mercato e quindi le sue chance di carriera altrove. Del resto, l’Inter se lo era preso, l’Inter doveva sistemarlo.

Forse, però, la situazione di Nainggolan è ancora un’ipotesi dove l’esito non sarebbe stato scontatamente a favore del giocatore, potendo avere l’Inter, comunque, delle valide ragioni per non volere più “investire” su di lui, che avrebbe eventualmente potuto esporre in un eventuale contenzioso.

Diversamente, se pensiamo a due recentissimi casi avvenuti alla Juventus, a parere di chi scrive, i dubbi potrebbero essere meno.

Emre Can e Mandzukic, infatti, sono stati esclusi dalla lista Champion’s della vecchia signora e messi ai margini del progetto tecnico per un’unica ragione: l’abbondanza. A fronte dei nuovi arrivi, la società avrebbe dovuto vendere, chiaramente senza arrecare danno alla loro carriera, quei giocatori che, seppure meritevoli di riconferma, non potevano restare per abbondanza e scelte strategiche diverse.

Per una “mancanza” della Juve questi due giocatori sono stati notevolmente danneggiati, potendo rischiare di saltare le prossime competizioni internazionali con le proprie nazionali.

Conseguentemente, essi avrebbero potuto utilizzare lo strumento ripristinatorio, generando nella sottoscritta una certa curiosità sulle conseguenze pratiche che ne sarebbero derivate.

Alternativamente, questi giocatori avrebbero potuto, ed in effetti potrebbero ancora, agire per ottenere la condanna della società al risarcimento dei danni da essi subiti in termini di immagine e di ridimensionamento di carriera, lasciando al Giudice la definitiva quantificazione del danno in termini economici.

Questa è appunto il secondo tipo di tutela civilistica, ovvero quella risarcitoria.

In molti non lo sanno, ma quando si subisce mobbing si può ottenere tutela anche attraverso il Giudice penale.

In alcuni casi, infatti, il mobbing integra uno o più dei seguenti reati: lesioni, sia volontarie che colpose (artt. 582[3] e 590 c.p.[4]), diffamazione (art. 595 c.p.[5]), violenza privata (art. 610 c.p.[6]), Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.[7]), atti persecutori (art. 612 bis c.p.[8]).

Facciamo qualche esempio calcistico.

Quando un giocatore viene tenuto fuori rosa dal suo presidente, il quale ha lo scopo di forzarlo a firmare il rinnovo, questo potrebbe andare incontro a depressione. La depressione è uno stato patologico che potrebbe essere considerato da un Giudice penale come una “malattia”, quindi frutto di una condotta che integra il reato di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582 c.p.

In questo caso la condotta mobbizzante potrebbe costare al dirigente sportivo, previa querela del suo giocatore mobbizzato, una condanna alla reclusione fino a tre anni.

Qualora, invece, un calciatore litigasse con il suo allenatore e venisse conseguentemente isolato e non incluso nel progetto tecnico della squadra, quindi messo fuori rosa, lo stesso presidente potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose in conseguenza della violazione delle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 590 comma 2 c.p., nel caso in cui, in ragione di poca attenzione alla questione o, magari, per incapacità di intervenire in maniera risolutiva, contribuisse con il proprio comportamento commissivo/omissivo a determinare uno stato depressivo nell’atleta, ritenuto “malattia” da un Giudice penale.

Ricordiamo infatti che: (i) le società di calcio non sono esentate dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, (ii) l’integrità dei lavoratori, che deve essere garantita dal datore di lavoro attraverso l’attuazione della disciplina sulla sicurezza, non è solo quella fisica ma anche quella psichica.

In situazioni come queste un presidente o, comunque, un dirigente, potrebbe rischiare una sanzione detentiva fino ad un anno. Tuttavia, non sarebbe certo questo il problema.

La società, infatti, potrebbe in questo caso rispondere ai sensi dell’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001[9], ovvero potrebbe essere “processata” davanti ad un Giudice penale per le “lesioni psicologiche” subite dal calciatore, con possibile condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad una somma che si aggira intorno agli euro 400.000,00 ma, soprattutto, a sanzioni interdittive che potrebbero minacciare il fallimento della società calcistica.

Mica male! Del resto, se una società di calcio non può svolgere le attività relative al proprio oggetto sociale, fatto che potrebbe derivare da una condanna ad una sanzione interdittiva ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 231/2001[10], non potrebbe iscriversi al campionato di competenza e, quindi, secondo la normativa NOIF[11] dovrebbe ricominciare dalla serie D.

Viene in mente a tale riguardo il “caso dello sgabello” che aveva interessato Bonucci. Era chiaramente successo qualcosa: un litigio, un’incomprensione con il suo allenatore e forse non solo. E’ chiaro che in quel frangente la Juventus ha agito per sistemare le cose molto meglio che per Emre Can e Mandzukic e, dall’altro lato, lo stesso Bonucci non si è lasciato mettere da parte, piuttosto ha tentato una nuova avventura. Tuttavia, sarebbe stato curioso vedere l’evoluzione della vicenda qualora il calciatore si fosse impuntato a rimanere tutti i costi a Torino, subendo il suo inutilizzo, e la Juventus si fosse disinteressata della situazione.

Per quanto attiene ad un esempio di diffamazione mobbizzante, rimandiamo semplicemente a quanto già osservato sul caso De Rossi. Aggiungo solo che, ovviamente, si tratta di un fatto che va contestualizzato al settore. Un calciatore ha come datore di lavoro il suo presidente/proprietario. Tuttavia, c’è un altro soggetto che, a seconda dei casi, può essere assimilabile ad un compagno di squadra o ad un altro datore di lavoro “morale”: i tifosi. Conseguentemente, diffondere notizie diffamatorie su un calciatore, al fine di liberarsene inducendolo ad andarsene attraverso la pressione dei tifosi, delusi per la falsa notizia appresa, può certamente rappresentare una condotta mobbizzante e, al tempo stesso, un atto di diffamazione che, ai sensi dell’art. 595 c.p., può essere punibile con la detenzione fino a tre anni.

Rispetto al “caso De Rossi”, aggiungo che non mi sento di escludere totalmente che il calciatore romano, prima di partire per l’avventura argentina, abbia fatto depositare una bella querela presso la Procura di Roma nei confronti “dell’eminenza grigia” che pare avesse diffuso false notizie.

Pensiamo poi ad un caso di mobbing nel calcio che potrebbe essere ricondotto al reato di violenza privata: un calciatore, dopo qualche ottima stagione, desidera progredire nella propria carriera, passando a giocare in una squadra più titolata ed ambiziosa ma, soprattutto, più ricca. Il suo presidente, a malicuore, accetta di metterlo in vendita ma, data l’importanza del calciatore nel gioco della squarda, rappresenta a questo ed alle società sue ammiratrici che non accettarà un’offerta inferiore ad euro 100.000.000,00. Senza il pagamento di questa cifra il giocatore non si muoverà e dovrà rimanere “controvoglia”, con minaccia che, in caso di comportamento difforme dalla “volontà presidenziale”, sarà escluso dal progetto tecnico della squadra. Non volendo nessuna “big” spendere quella cifra, eccessiva per un giocatore con poca esperienza, che ha bisogno di confermarsi ad alti livelli, il calciatore è costretto a rimanerere dove era anche l’anno precedente, risentendo psicologicamente e, quindi, attraverso le proprie prestazioni sportive, di questa “costrizione”.

Si ha violenza privata quando, con violenza o minaccia, si costringe altri a fare, omettere o tollerare qualcosa. In questa storia, che potrebbe fare pensare all’esperienza vissuta da Milinkovic Savic alla Lazio, si riconoscono le condotte di minaccia ma, “tirata un po’ per i capelli”, possiamo riscontrare anche la violenza, chiaramente non fisica ma psicologica.

Per un presidente/dirigente che, alla luce di una condotta come quella sopra rappresentata, venga querelato per il reato di violenza privata, vi è il rischio di una condanna fino a 4 anni di reclusione.

Rispetto al reato di maltrattamenti, che si verifica quando, con plurimi comportamenti, si maltratta qualcuno legato da una relazione/dipendenza familiare, lavorativa o educativa, chiariamo che una persona può definirsi maltrattata ai sensi dell’art. 572 c.p. quando subisce una pluralità di atti di natura tanto attiva quanto omissiva, consistenti in comportamenti vessatori e prevaricatori, tali da rendere dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo. In particolare, nella nozione di maltrattamenti rientrano sia le aggressioni fisiche che qualsivoglia atto di disprezzo, vilipendio, sopruso, o comunque di violenza psicologica, sempre che sia idoneo ad incidere in termini significativi sull’integrità psichica e sul complesso della personalità del soggetto passivo.

Gli atti persecutori, invece, sono un insieme di minacce e molestie che portano, attraverso la loro ripetizione, la vittima a maturare uno stato di ansia e di paura, ad avere timore per la propria o altrui incolumità, se non a cambiare le proprie abitudini di vita.

Per entrambe tali figure di reato deve sussistere in capo a chi agisce l’intento vessatorio/persecutorio, fine a se stesso rispetto ad utilità diverse da quella di “tenere in pugno” la propria vittima per il puro gusto di farlo.

Rispetto al fenomeno del mobbing, la fattispecie di Maltrattamenti contro familiari e conviventi può trovare applicazione qualora la persecuzione/vessazione con l’intento di perseguitare/vessare provenga dal datore di lavoro o dal superioere gerarchico. Nel mondo del calcio, quindi, tale reato potrebbe essere commesso da un presidente/dirigente.

Diversamente, troverebbe applicazione il reato di atti persecutori in caso di mobbing orizzontale.

Per il reato di cui all’art. 572 c.p. è infatti richiesta per il mobber una condizione di “superiorità” nel rapporto con la sua vittima, che invece non è necessaria per quello di cui all’art. 612 bis c.p.

Un esempio calcistico che possa integrare il primo dei reati citati potrebbe essere quello di un presidente che, magari per ragioni personali come la scoperta di una relazione sentimentale della propria vittima con la sua giovane moglie, maturi un odio talmente forte per un calciatore da lui messo sotto contratto da “fargliene di tutti i colori” per il puro gusto di farlo.

A parere di chi scrive, però, è molto più probabile che possa trovare applicazione il reato di atti persecutori, essendo più probabile che una persecuzione fine a sé stessa abbia luogo tra calciatori, rimandando all’esempio dello “spogliatoio d’elite” del Manchester United dei primi anni 2000 ed alla Lazio di Maestrelli.

Adesso però fermiamoci un attimo. Si, perché fino ad ora abbiamo parlato del mobbing e degli strumenti offerti dalla giustizia ordinaria, considerando il calciatore come un lavoratore come tanti. In realtà, però, non solo in ragione della netta differenza di guadagni, la “stauto dei calciatori” è un po’ diverso da quello dei lavoratori comuni.

Sei sono le norme dell’ordinamento sportivo che dobbiamo considerare per avere contezza delle concrete tutele a disposizione di un calciatore mobbizzato:

  • 91 N.O.I.F. (norme organizzative interne F.I.G.C.), norma che, sotto la minaccia di sanzioni disciplinari e deferimenti, obbliga le società calcistiche a rispettare i diritti dei loro calciatori, nell’esecuzione del rapporto di lavoro sportivo, nel pieno rispetto delle norme a tutela di questi lavoratori, eventualmente previste da regolarmenti interni o contratti collettivi[12];
  • l’art. 7 dell’accordo collettivo AIC (associazione italiana calciatori), che disciplina i diritti ed i doveri dei lavoratori/calciatori nell’ambito degli allenamenti e della preparazione delle partite e della stagione tutta. Questa norma del “contratto collettivo dei calciatori” è molto importante perché stabilisce specifici “paletti” per i giocatori e le società, creando, rispetto alle ipotesi di mobbing, un fondamento normativo per permettere ai primi di reclamare la violazione delle seconde[13];
  • l’art. 12 dell’accordo collettivo AIC, che prevede, in maniera molto dettagliata, come possa tutelarsi un calciatore messo fuori rosa, magari con l’impedimento di allenarsi con la squadra, quando tale decisione sia illegittima, in quanto eventualmente fondata su ragioni non già di natura disciplinare, secondo quanto stabilito dall’art. 11, ma di opportunità commerciale o di mera antipatia.

In questo caso, infatti, il calciatore ha la possibilità di diffidare, con apposita comunicazione dei propri legali, la società presso la quale gioca, affinché lo reaintegri e/o eventualmente gli risarcisca i danni subiti. In caso di continuato inadempimento l’atleta può rivolgersi al collegio arbitrale (CA) che, qualora la sua richiesta sia fondata, potrà condannare la società a reintegrare il giocatore. Qualora, in seguito, ciò non accada, il calciatore può ottenere dallo stesso collegio arbitrale la risoluzione del contratto, liberandosi e potendosi, quindi, “accasare” da un’altra parte.

Infine, tale norma prevede che qualora nel corso di questo contenzioso vengano rilevate ulteriori violazioni da parte della società, i cui comportamenti siano andati troppo oltre ed integrino violazioni disciplinari, il collegio arbitrale potrà informare la Procura Federale affinché, come stabilito dall’art. 91 N.O.I.F., si proceda con deferimenti e sanzioni[14];

  • l’art. 21 comma 1 dell’accordo collettivo AIC, che impone la devoluzione al collegio arbitrale di ogni controversia tra il calciatore e la società che attenga al contratto e/o al rapporto di lavoro[15];
  • l’art. 30 commi 3 e 4 Statuto F.I.G.C., che, ribadendo l’esclusività di competenza per le controversie “di lavoro” dei calciatori del collegio arbitrale, dispone che i lodi arbitrali, con cui il collegio arbitrale decide le controversie, possano essere impugnati presso la giustizia ordinaria e che i calciatori possano rivolgersi direttamente a quest’ultima, previa autorizzazione del Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità. Violando questo ordine di regole un calciatore può ricevere sanzioni disciplinari[16];
  • l’art. 4 comma 8 L. 91/1981 che esclude l’applicazione per i calciatori delle principali fonti di tutela stabilite per i lavoratori dal codice civile e dallo statuto dei lavoratori (L. 300/1970). In particolare, non trova applicazione la tutela ripristinatoria per i lavoratori demansionati o illegittimamente trasferiti[17].

Da queste sei norme possiamo concludere che, in effetti, la tutela del calciatore mobbizzato presenta qualche differenza, per non dire “deviazione” rispetto a quella offerta ad un lavoratore comune.

Tuttavia, quello che abbiamo detto all’inizio non è da buttare, va solo adattato ed aggiunto alla disciplina di queste “fantastiche sei” norme.

Allora, prima di affrontare i casi Pandev e Icardi, nel prossimo paragrafo riassumeremo brevemente la tutela complessivamente disponibile per un calciatore che subisce mobbing, così da offrire le basi per raccontare come sono andati i due casi, ma anche come potevano andare.

  1. Come si può tutelare un calciatore mobbizzato: analisi dei casi Pandev ed Icardi

 

Alla luce di tutta la normativa sopra riportata possiamo quindi dire cosa può fare un calciatore mobbizzato.

Partiamo dall’ipotesi, certamente più frequente, di mobbing verticale praticato al giocatore attraverso la sua “messa fuori rosa” per ragioni di mercato.

Il calciatore, come primo step, dovrebbe certamente diffidare la società alla sua reintegrazione, non sussistendo ragioni legittime. In seguito, in caso di inadempimento della società, potrebbe rivolgersi al collegio arbitrale, da cui potrebbe ottenere l’ordine di reintegrazione.

Qualora, però, la società non procedesse in tale direzione, il calciatore potrebbe rivolgersi nuovamente al collegio arbitrale, da cui potrebbe ottenere la risoluzione del contratto ed un risarcimento dei danni subiti. Inoltre, in questo frangente potrebbe essere informata della vicenda la Procura federale, la quale, ove ravvisasse illeciti punibili, potrebbe deferire società e dirigenti.

Nel caso in cui il provvedimento finale del Collegio arbitrale non soddisfi il calciatore o la dirigenza della società presso la quale gioca, ognuna delle due parti può impugnare il provvedimento, detto lodo, presso il tribunale ordinario, che ha quindi l’ultima parola sulle sorti del contratto e del rapporto tra calciatore e squadra.

Quanto sopra, però, non impedisce al giocatore di potere seguire ulteriori strade, alternativamente o congiuntamente a quella dell’ordinamento sportivo.

Magari il calciatore non è solo un tesserato della sua società ma ne è anche un tifoso e, quindi, non vuole andarsene risolvendo il contratto. In questo contesto potrebbe essere la società a non volerlo più e, allora, la risoluzione del contratto attraverso l’instaurazione di un contenzioso avanti il Collegio arbitrale potrebbe non essere la soluzione migliore.

In questo caso il calciatore potrebbe fruire degli ulteriori strumenti di tutela precedentemente elencati, sempre che ve ne siano i requisiti.

In particolare, qualora questo, in conseguenza delle continue esclusioni ed emarginazioni, vada incontro a depressione, potrebbe presentare denuncia-querela per il reato i lesioni. Se il suo stato di inattività fosse dovuto all’antipatia dell’allenatore o di alcuni dirigenti potrebbe ipotizzarsi in capo ad un eventuale presidente/datore di lavoro il reato di lesioni colpose, in violazione delle misure per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 590 comma 2 c.p.

La società, come conseguenza della denuncia-querela del suo calciatore, potrebbe rischiare grosso attraverso la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che può comportare anche la “caduta” in serie minori.

Se poi l’intento di questa emarginazione, esplicitato attraverso specifiche minacce e/o atteggiamenti di disprezzo tendenti a riversare violenza psicologica sull’atleta, fosse quello di liberarsi del giocatore o di trattenerlo alle proprie condizioni e secondo le proprie esigenze (come quando lo si vuole cedere a determinate cifre), allora il calciatore potrebbe denunciare anche il reato di violenza privata, nella forma tentata o consumata.

Qualora l’intento di liberarsi del giocatore venga perseguito attraverso la diffusione di notizie diffamatorie, oltre che attraverso la sua emarginazione, sarebbe contestabile ai “diffusore” il reato di diffamazione.

Attraverso l’azione penale e, quindi la contestazione dei predetti reati, il calciatore avrebbe la possibilità, non solo di chiedere la punizione di chi “gli ha fatto del male” ed ha influito negativamente sulla sua carriera, ma anche di ottenere il risarcimento dei danni subiti, mediante la costituzione di parte civile.

Certo, se l’intento del calciatore che segue questa strada è quello di rimanere attaccato alla propria maglia, diciamo che denunciando dirigenti, presidenti ed altri sarebbe difficile che il suo desiderio venga esaudito.

A meno che, a seguito di una denuncia per lesioni o diffamazione, procedibili a querela, il giocatore non “rimetta” la querela, rinunciando al procedimento penale ed ai benefit che ne potrebbe ottenere, una volta ottenute rassicurazioni sulla sua reintegrazione in squadra.

Ancora, per il calciatore che vuole rimanere, diciamo che se dalla denuncia-querela ai sensi dell’art. 590 comma 2 c.p. ne deriva una contestazione ai sensi dell’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, i vertici societari dovrebbero inevitabilmente cambiare[18]!

Attenzione, però, che ho detto vertici societari, quindi amministrativi. Non “la proprietà”.

Gli strumenti offerti dal diritto penale potrebbero trovare applicazione, in questo caso congiuntamente a quelli del diritto sportivo, anche qualora il giocatore, invece, sia stato messo fuori rosa ed emarginato proprio perché vuole andare via, magari accasandosi presso una diretta rivale.

Anzi, in questo caso, la minacciosità di un’azione penale potrebbe certamente sortire maggiore effetto sulla cessazione delle vessazioni/emarginazione, in ragione delle possibili conseguenze, che potrebbero spingere la dirigenza a “mollare il colpo” e ad accontentare il giocatore cedendolo.

L’utilizzo degli strumenti penalistici comporta comunque delle conseguenze che non è detto che un calciatore voglia conseguire. Non dimentichiamoci che si tratta di “lavoratori privilegiati” e, al tempo stesso, sottoposti al continuo giudizio dell’unico giudice che ha davvero l’ultima parola: il pubblico.

Allora potrebbe essere preferibile seguire la strada civilistica per soddisfare appetiti risarcitori e “punitivi” verso chi “supera ogni misura”, così da portare avanti il proprio progetto sportivo secondo le proprie idee e volontà.

Abbiamo già visto, ma lo ribadiamo, che non è possibile utilizzarre lo strumento ripristinatorio previsto dall’art. 2103 c.c., comunque previsto anche dal diritto sportivo, ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo collettivo AIC.

Attraverso quest’ultima procedura è possibile anche richiedere un risarcimento dei danni subiti.

Tuttavia, il risarcimento del danno consegue alla violazione di un diritto. Ora, non tutti i diritti che possono essere violati attraverso il mobbing possono trovare tutela in tale disciplina.

In particolare, leggendo con attenzione le sei norme sopra citate dell’ordinamento sportivo ci rendiamo conto di una cosa: l’esclusività della tutela attraverso il Collegio arbitrale vale solo per quei diritti derivanti dal rapporto di lavoro tra giocatore e società.

Questa esclusività, quindi, non vale per la violazione di tutti quei diritti che, sebbene avvenuta nel contesto lavorativo, non può essere semplicemente considerata una “questione lavorativa”, perché proprio i diritti violati non derivano dal rapporto di lavoro ma vengono attribuiti ad ogni soggetto, sia o meno un lavoratore.

Mi riferisco principalmente ai diritti fondamentali di ogni uomo come la dignità o la salute.

Qualora un calciatore riceva danni in conseguenza della lesione di diritti come questi, non è costretto a rivolgersi esclusivamente agli organi della giustizia sportiva.

Ciò significa che, non solo può agire penalmente, qualora ve ne siano i presupposti, ma, oltretutto, può agire presso il tribunale ordinario civile per richiedere il risarcimento dei danni conseguiti alla violazione di diritti fondamentali ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

In caso di mobbing orizzontale quest’ultima tutela e quella penalistica sono le uniche direttamente a disposizione del calciatore.

Aggiungo, in più, che in caso di “giocatore accerchiato” in maniera eccessivamente vessatoria e con più atti nel tempo, sarebbe ipotizzabile anche la contestazione “al branco” del reato di atti persecutori.

Detto ciò, passiamo ad affrontare i casi pratici realmente accaduti.

  • Il caso Pandev

Ritengo sia il caso più famoso degli ultimi anni.

Anno 2009. Una talentuosa Lazio ha appena vinto la coppa Italia, all’esito della stagione 2008-2009 e comincerà nel migliore dei modi la stagione 2009-2010, vincendo la supercoppa italiana. Goran Pandev è uno dei suoi protagonisti.

Tuttavia, il calciatore macedone non partecipa a quest’ultima vittoria.

Già dall’estate è iniziato infatti un vero e proprio “braccio di ferro” per il rinnovo del contratto con la società, che non vuole lasciarlo andare “alle condizioni degli altri” ed arriva al punto di lasciarlo fuori rosa pur di non “dargliela vinta”.

A questo punto Pandev, che ha già trovato un accordo con l’Inter, decide di azionare gli strumenti previsti dall’art. 12 dell’Accordo collettivo AIC. Il macedone chiede prima la reintegrazione in rosa e poi la risoluzione del contratto con la Lazio.

Il 23 dicembre 2009 arriva la decisione del Collegio arbitrale: Pandev è libero di “accasarsi altrove” e la Lazio dovrà anche corrispondere al giocatore la somma di euro 160.000,00 a titolo di risarcimento danni.

E’ noto che nel 2014, dopo che Lotito aveva impugnato il provvedimento presso il Tribunale di Milano, anche quest’ultimo gli ha dato torto, riconoscendo corretta la decisione del Collegio arbitrale, conseguita al rilevamento della violazione da parte della Lazio di quanto stabilito dall’art. 7.1. dell’Accordo collettivo AIC.

Pandev, dopo qualche mese dal “via libera” del Collegio arbitrale, avrebbe definitivamente coronato un’intera carriera vincendo lo storico triplete nerazzurro, tanto che viene da chiedersi: cosa altro avrebbe potuto volere?!

Eppure il calciatore, se avesse voluto, avrebbe potuto azionare ulteriori strumenti di tutela.

A parere di chi scrive, Pandev avrebbe potuto presentare nei confronti dei vertici laziali una denuncia-querela per il reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p.

Mettendolo fuori rosa, infatti, si voleva costringere il giocatore a firmare il rinnovo di contratto senza la necessità di pareggiare l’offerta dell’Inter, per poi cederlo eventualmente nel corso della successiva sessione di mercato estiva a condizioni favorevoli per la stessa Lazio, magari all’estero. Si voleva quindi coartare la volontà di Pandev.

A ciò si aggiunga che, nel caso in cui l’Inter non avesse voluto “entrare nella faccenda” ed il calciatore non avesse trovato una squadra nell’immediatezza, a parere di chi scrive si sarebbero potuti aprire ulteriori scenari.

In particolare, Pandev avrebbe potuto agire, nel procedimento penale e/o direttamente in sede civilistica per la tutela della propria dignità di calciatore e per la perdita di chance lavorativa, così da potere ottenere, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., un risarcimento ben più cospicuo della somma liquidata dal Collegio arbitrale.

Insomma, forse gli è andata meglio così, ma, ad ogni modo, c’erano ulteriori strade che il calciatore avrebbe potuto perseguire. Probabilmente, sussistendone i presupposti, ha scelto la strada più indolore.

Con il “senno del poi” chi potrebbe dargli torto?

3.2 Il caso Icardi

La storia di Icardi è molto più recente.

Il calciatore argentino, dopo qualche stagione di grande livello, in cui aveva messo in mostra tutto il suo talento di “bomber da aria di rigore”, già nella stagione 2018-2019, era un po’ distratto dalle “sirene torinesi”. Non sapremo mai come sono andate davvero le cose, certo è che nell’estate 2018 se ne parlava, con possibilità di uno scambio con Higuain, più conguaglio.

Poi è arrivato Ronaldo a Torino e questo ha cambiato notevolmente le carte in tavola. Icardi è rimasto all’Inter, dichiarando il proprio amore ai colori nerazzurri con tanto di “bacio alla sua fascia di capitano”.

In questa storia è poi entrata la sua moglie/agente Wanda Nara ed i rapporti con la squadra milanese sono precipitati.

Nel corso della stagione 2018-2019, la Signora Icardi, presenza fissa della trasmissione Tiki taka, nonché “social network addicted”, ha iniziato a sottolineare come il calciatore argentino trovasse difficoltà a portare avanti il proprio mestiere di “bomber” a causa della penuria di palloni giocabili.

Da quel momento in poi sono sorte polemiche da più fronti che hanno portato i nerazzurri ad una gesto di “lesa maestà”: togliere la fascia di capitano ad Icardi.

Sono seguiti mesi caratterizzati da esclusioni discutibili, alla luce degli impegni della squadra su più fronti e dell’importanza del giocatore nel gioco di Spalletti, nonché da infortuni di dubbia gravità.

Fatto sta che la presenza e, conseguentemente, il contributo di Icardi nell’ultima parte della stagione nerazzurra è stato inferiore a quanto ci si aspettava.

Poi è arrivato a Milano Antonio Conte, il quale, per prima cosa, ha esplicitato chi avrebbe fatto parte del progetto sportivo e chi era gentilmente invitato ad andare altrove. Tra gli indesiderati c’era proprio il calciatore argentino.

Ecco che allora inizia un periodo di forte tensione tra le parti, con Wanda Nara che viene avvistata a cena con Fabio Paratici e con il marito che posta sui social network il suo nuovo investimento immobiliare a Milano, perché lui, dice, vuole restare lì.

Nel frattempo però, tra amichevoli e tournee internazionali, Antonio Conte ribadisce ad Icardi che lui non sarà nel suo 11. Poi arriva Lukaku e tutto è terribilmente chiaro.

A quel punto, giusto per infiammare definitivamente un calcio mercato agli sgoccioli, qualcuno inizia a parlare di avvocati, di azioni legali e di mobbing.

Sappiamo tutti come è andata a finire. Cavani e Mbappè si sono infortunati quasi contemporaneamente ed il PSG ha bussato alla porta dell’Inter, che è stata ben felice di spedire Icardi lontano dalla “Madunina” e, forse, anche dalla Mole Antonelliana.

Che cosa poteva succedere però se non ci fosse stata questa opportunità?

L’argentino avrebbe certamente potuto optare per la scelta fatta a suo tempo da Pandev, chiedendo all’Inter ed al Collegio arbitrale la reintegrazione o la risoluzione.

Certo, a parere di chi scrive non sarebbe stato facile. La procedura prevista dall’art. 12 dell’Accordo collettivo AIC implica la violazione dell’art. 7 del predetto accordo. Ciò significa che per essere liberato Icardi avrebbe dovuto dimostrare che non gli era concesso di allenarsi con la squadra o che la situazione che viveva ledesse la sua dignità professionale. Tuttavia, non mi pare che la sua situazione fosse proprio questa, per quanto difficile.

Inoltre, la tutela di cui agli artt.7 e 12 dell’accordo collettivo AIC trova applicazione solo qualora le misure “discriminatorie” intraprese dalla società non siano la conseguenza di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 11 dello stesso accordo.

Ergo, non è detto che Icardi sarebbe stato liberato e questo, forse, spiega perchè abbia preferito riparare in Francia quando magari, con  un po’ di pazienza avrebbe potuto duettare con Ronaldo.

Altro?

Quantomeno in quel frangente estivo francamente no. Non c’erano infatti ne i presupposti per un’azione penale né quelli per un’azione civile per responsabilità extracontrattuale. Poi sono punti di vista.

  1. In conclusione

Siamo giunti alla fine di questo percorso, un po’ fantasioso, che ci ha portato a chiederci come sarebbero potuti andare alcuni casi rispetto a quanto poi effettivamente accaduto.

Ora possiamoo finalmente dire che la prospettazione di tutti i possibili strumenti di tutela contro il mobbing, sebbene non tutti azionabili per un calciatore, ha avuto come scopo anche quello di fare riflettere su una cosa: c’è mondo del lavoro e mondo del lavoro, c’è lavoratore e lavoratore, c’è mobbing e mobbing!

Un lavoratore qualunque, il più delle volte, accetta cose indicibili prima di giungere alla conclusione che non ce la fa più e non può andare avanti. Lo fa perché sa che, soprattutto al giorno d’oggi, è difficile trovare un altro lavoro e, in caso di sue dimissioni o, ancora peggio, qualora lo licenziassero, potrebbe trovarsi in serie difficoltà, soprattutto se ha un coniuge e dei figli.

Un calciatore che viene emaraginato dalla squadra dove milita, per lo più per ragioni contrattuali, soffre, più che altro, perché questa situazione potrebbe precludergli la convocazione in nazionale o la chiamata di un club blasonato.

In entrambe le situazioni può riscontrarsi sofferenza nei protagonisti, ma è chiaro che quella del primo è fortemente determinata dalla paura di non riuscire a fare fronte a bisogni primari, in un cero senso a sopravvivere!

Questo spiega perché quando ad essere lesi sono i diritti che scaturiscono dal rapporto di lavoro le tutele offerte al lavoratore qualunque ed al calciatore non sono le stesse, sebbene si somiglino, e possono portare ad esiti opposti.

Per il primo, infatti, si può arrivare all’estrema ratio di coartare la volontà dell’azienda datrice di lavoro obbligandola a “rimettere il lavoratore al proprio posto”. Se no, sono guai, o meglio, sono costi!

Per il secondo, invece,  il massimo della tutela possibile e la sua “liberazione” dal contratto di lavoro, lui che difficilmente si troverebbe nella situazione di non sapere come mantenersi.

Solo qualora si superi ogni misura e si violino diritti che non scaturiscono dal rapporto di lavoro, le tutele non differiscono più.

 

 

 

[1] Ovviamente intendo da quando se ne parla.

[2] Art. 2103 (Prestazione del lavoro)

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.

 

[3] Art. 582 (Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa
”.

[4] Art. 590 (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
”.

[5] Art. 595 (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate
”.

[6] Art. 610 (Violenza privata)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339
”.

[7] Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato
”.

[8] Art. 612-bis (Atti persecutori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio
”.

[9]Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

  1. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
  2. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

[10] Art. 9 (Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

  1. a) la sanzione pecuniaria;
    b) le sanzioni interdittive;
    c) la confisca;
    d) la pubblicazione della sentenza.
  2. Le sanzioni interdittive sono:
    a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
    b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
    c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
    d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
    e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
    ”.

[11] Si veda quanto già osservato sul punto nellì’articolo “Il nuovo Art. 25 Quaterdecies D. LGS. 231/2001 ed il nuovo Codice di Giustizia Sportiva: cosa potrebbe succedere se si verificasse una nuova Calciopoli?”,

 

[12] Art. 91 (Doveri delle società)

1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.

  1. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”.

[13] Art. 7 (Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte)

7.1. La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il Calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11.

7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero.

7.3. In occasione di trasferte o ritiri il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto – di volta in volta stabiliti dalla Società – a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto”.

[14] Art. 12 (Azioni a tutela dei diritti del Calciatore)

12.1. Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

12.2. Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui sub 7.1., il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.

12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal Calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società ex 11.1.

12.4. Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del Calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il Calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.

12.5. Il CA, se ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza”.

[15] Art. 21 (Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale)

21.1. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del C.A., che si pronuncerà in modo irrituale.

[16] Art. 30 (Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria)

“[…]3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali.

Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il

CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell’art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

  1. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali […]”.

[17] Art. 4 (Disciplina del lavoro subordinato sportivo)

“[…]Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5,13, 1833,34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5,6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230 […]”.

[18] Ciò è richiesto quando sia la società sia il suo vertice siano sottoposti a processo penale e questo fatto possa creare un possibile conflitto di interessi.

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