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D. Lgs 231/2001

Fenice Law & Consulting, studio di avvocati in Milano, assiste gli enti nei procedimenti penali a cui siano sottoposti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Lo studio legale si occupa inoltre della predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, anche detti “modelli 231” o “modelli organizzativi”, e partecipa agli organismi di vigilanza di primarie realtà imprenditoriali.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, la responsabilità da reato delle persone giuridiche, come società o associazioni, anche prive di personalità giuridica, che in gergo, e più brevemente, possono definirsi enti.

Prima dell’introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti a tale responsabilità e solo le persone fisiche potevano essere perseguite per l’eventuale commissione di reati nell’interesse di una società (o più in generale di un ente).

Quella del 2001 è stata dunque una vera e propria rivoluzione.

Il decreto ha adeguato l’ordinamento italiano ad una serie di Convenzioni internazionali, che dispongono la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa in modo più diretto ed efficace.
L’istituzione della responsabilità da reato delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa non conseguono ad un’iniziativa privata del singolo, ma rientrano nell’ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell’ente. La conseguente normativa è dunque tesa ad incentivare una gestione “virtuosa” delle imprese.

Il risultato di questa riforma è un testo normativo, quello del D. Lgs. 231/2001, secondo cui un ente, qualora vengano commessi nel proprio ambito i reati contemplati dallo stesso Decreto, può essere sottoposto a procedimento penale e, in caso di eventuale condanna, essere sanzionato.

Una Società può essere ritenuta responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 quando:

  • venga commesso nel suo ambito e nell’interesse o a suo vantaggio un reato tra quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001
  • sia riscontrabile la colpevolezza dell’ente per il reato realizzato, ovvero la colpa dell’organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e funzionali a prevenire lo specifico rischio da reato.

I reati per i quali è prevista, alle condizioni di cui sopra, la responsabilità dell’ente sono riconducibili alle seguenti categorie:

  • i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 d. lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24)
  • i reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)
  • i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
  • i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis)
  • i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1)
  • i reati societari (art. 25 ter)
  • i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 quater)
  • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
  • i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), ivi compreso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori
  • i reati di market abuse (insider trading e aggiotaggio, art. 25 sexies)
  • i reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro (art. 25 septies)
  • i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
  • i reati in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies)
  • l’induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria ovvero a renderle mendaci (art. 25 decies)
  • i reati ambientali (art. 25 undecies), tra i quali i c.d. “ecoreati”
  • impiego di cittadini extra comunitari in soggiorno irregolare (art. 25 duodecies)
  • reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
  • Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)
  • Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)
  • Reati di Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

Il D. Lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall’applicazione di sanzioni pecuniarie (di importo variabile in funzione della gravità del reato), alle quali si aggiungono (seguendo sempre la scala della gravità del reato commesso) le misure interdittive.

Qualora si applichino queste ultime, la società può incorrere nella massima pena possibile: la chiusura delle attività; oppure nella sospensione o nella revoca di concessioni e licenze, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell’esclusione o nella revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzazione di beni e servizi.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte dall’ordinamento penale, e solo qualora sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente e che tale reato sia compiuto nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti.

Come si evitano le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001?

Agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, il legislatore prevede come strumento per l’esenzione dalla responsabilità amministrativa, l’adozione di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Volendo descrivere in maniera semplice il modello di organizzazione e gestione, possiamo dire che si tratta di un insieme di regole che vengono adottate all’interno di una società, tali da prevenire la commissione dei reati elencati dal D. Lgs 231/2001, alla luce di una precedente valutazione dei rischi di ciò.

Quanto all’efficacia del Modello, il legislatore, all’art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2001, stabilisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.
La caratteristica dell’effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7, comma 4, D. Lgs. 231/2001, richiede:
a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del Modello);
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

 

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