334-338.35.66 / 340-402.30.31 info@fenicelc.it
  1. Introduzione

Vi ricordate la foto pubblicata sui principali quotidiani sportivi nel 1998 con raffigurati, tra gli altri, il “Mancio nazionale”, Nesta, Boksic e Nedved che alzavano la loro bombetta al cielo?

Quella pittoresca foto della rosa della Lazio, che nel successivo biennio si sarebbe laureata campione d’Italia per la seconda volta nella sua storia, annunciava la quotazione in borsa della società SS Lazio.

Quello è stato l’inizio di un percorso per le nostre squadre di calcio che dovrebbe, un domani, portare, almeno le principali “big” della serie A, ad emulare la scelta fatta dalla Lazio, appunto nel 1998, dalla Roma nel 2000 e dalla Juventus nel 2001.

Del resto, si tratta in molti casi di veri e propri “colossi finanziari” che non hanno nulla da invidiare, né per complessità aziendale né per fatturato, ad alcune multinazionali che “producono” qualcosa di tangibile.

Il vantaggio fiutato dal nostro pallone è presto detto: la quotazione permette di reperire ulteriori capitali da re-investire per rafforzare la squadra e magari costruire un nuovo stadio con una multipla offerta di intrattenimento, nella prospettiva di aumentare i ricavi e, si spera, i profitti.

Chiaramente, la quotazione in borsa di una società richiede il rispetto di tutta una serie di regole, nonché la sottoposizione ad un rigido controllo. Le nostre tre società di calcio quotate devono dunque adempiere ad una serie di attività e requisiti richiesti.

In caso contrario, corrono il rischio di ricevere sanzioni, che possono essere anche di non poco conto dal punto di vista economico. Ma vi è di più.

Nell’ambito delle nostre squadre quotate sono anche vietati determinati comportamenti. Alcuni di essi, addirittura, possono eventualmente comportare la commissione di illeciti penali.

Si parla molto spesso di aggiotaggio.

Tanto per rammentare casi recenti, chi non si ricorda dell’energico rialzo delle azioni della Juventus quando nel 2018 la squadra torinese stava trattando l’arrivo di Ronaldo o quando nel corso di questa estate si era parlato del possibile arrivo di Guardiola come nuovo allenatore?

Recentemente, poi, vi è stato anche chi ha parlato di un tentativo della stessa Juventus di coprire le perdite derivanti da una notevole “caduta” delle sue azioni, in seguito ad alcune pesanti sconfitte, attraverso la realizzazione di “dubbie” plusvalenze con giocatori di secondo piano.

Questo contributo si prefigge l’obiettivo di spiegare, in modo semplice per i profani del diritto nonché tifosi del nostro pallone, cosa si intende per reato di aggiotaggio, nonché di dare una valutazione degli episodi citati, alla luce della normativa vigente, al di là di quale possa essere stata la scelta delle Autorità competenti ad indagare per queste vicende, che tanto hanno “ingolosito” o preoccupato i tifosi.

 

  1. L’aggiotaggio in Italia

L’aggiotaggio è un illecito penale che trova il proprio fondamento normativo, prima di tutto, in due norme del codice penale e del codice civile. In primo luogo, abbiamo l’art. 501 del codice penale, secondo cui: “Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 516 euro a 25.822 euro.

Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici”.

 

In secondo luogo, l’illecito trova fondamento normativo nell’art. 2637 del codice civile che, rubricato (ovvero intitolato) “aggiotaggio” così dispone: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (2), ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Tra gli addetti ai lavori si parla ancora di reato di aggiotaggio per quanto concerne l’illecito previsto dall’art. 185 D. Lgs. 58/1998 (anche definito TUF[1]).

 

Tale norma così recita: “1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 

  1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

  1. a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);
  2. b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
  3. c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)”.

Questa copiosa normativa, prevalentemente frutto di interventi legislativi di spinta europea, punisce, più in generale, la condotta di chi, attraverso la divulgazione di notizie false o, comunque, prive di previa verifica sul fondamento delle stesse, o con qualunque ulteriore azione ingannevole e/o simulatoria di qualcosa che, in realtà, non è accaduto e/o non accadrà per davvero, possa mutare il valore delle merci prodotte o delle azioni o altri strumenti finanziari, si tratti o meno di una società quotata in borsa.

Ovviamente, la presenza di tre diverse norme sparse nel nostro immenso corredo legislativo richiede una precisazione su quando debba trovare applicazione ciascuna di esse.

Va allora precisato che il reato di “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, ovvero l’ipotesi di aggiotaggio prevista dall’art. 501 del codice penale rappresenta l’ipotesi generale di tale illecito, ricomprendendo nella propria descrizione ogni tipo di aggiotaggio.

Quanto previsto invece dall’art. 2637 del codice civile[2] e dall’art. 185 TUF inerisce invece due ipotesi speciali di aggiotaggio, che si differenziano dall’ipotesi base, di cui all’art. 501 codice penale, per un elemento specifico.

La prima norma, infatti, punisce le ipotesi di aggiotaggio ove la diffusione di notizie false o le condotte ingannevoli siano idonee a mutare il prezzo delle azioni o di altri strumenti finanziari di società non quotate. La seconda punisce la stessa condotta ma quando si tratti di società quotate.

Essendo gli illeciti di aggiotaggio previsti dagli artt. 2637 codice civile e 185 TUF “speciali” rispetto all’ipotesi base, di cui all’art. 501 del codice penale, a seconda delle peculiarità del caso concreto, il PM incaricato potrà contestare soltanto una di tale fattispecie: se la diffusione di notizie false o le condotte simulatorie sono risultate idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari (come le stesse azioni di una società) allora non potrà trovare applicazione l’ipotesi base prevista dall’art. 501 codice penale ma, a seconda del fatto se la società che ha emesso gli strumenti finanziari sia quotata o meno, troverà applicazione o l’art. 2637 codice civile o l’art. 185 TUF.

Questi tre reati, come suggerito dal testo sopra riportato degli stessi, possono essere commessi da chiunque. Ciò significa che non deve necessariamente trattarsi di soggetti che operino nell’ambito delle società rispetto alle quali vengano diffuse notizie false o commesse condotte fraudolente idonee a modificare il prezzo della merce che producono o degli strumenti finanziari che emettono.

Bisogna tenere presente che questi reati possono essere commessi solo da persone fisiche. Questo significa che quando si sente di ipotesi di reato aggiotaggio, come gli esempi noti di cui si è accennato sopra, significa, prima di tutto, che le Autorità stanno indagando su qualcuno, diverso dalla squadra di calcio coinvolta nella notizia e che potrebbe essere anche un giornalista, a cui viene contestato di avere diffuso notizie false o qualunque altra attività idonea ad alterare il prezzo, per esempio, delle azioni.

E la società? La società può comunque “commettere” aggiotaggio, ma “scomodando” altre norme e con le implicazioni che si vedranno nel prosieguo.

Prime conclusioni.

Tenendo in debito conto quale è l’obiettivo principale di questo contributo, vale a dire spiegare perché in alcuni recenti e famosi casi si è parlato di aggiotaggio nel calcio, nonché comprendere quali possano essere davvero i rischi che il nostro pallone può correre rispetto a questo illecito, è chiaro che, alla luce della differenziazione normativa sopra esplicata, si possono fornire le prime due importanti informazioni ai lettori curiosi sul punto:

  1. Il reato di aggiotaggio può essere commesso nell’ambito di qualunque società del nostro calcio, ove vi sia stata l’emissione di strumenti finanziari. Per farla semplice, quindi, qualunque società che presenti azioni, come ad esempio l’Inter o il Milan, può vedersi all’improvviso alterato il valore delle stesse azioni in ragione della diffusione di notizie false o attraverso condotte ingannevoli. In questo caso troverebbe applicazione il reato di aggiotaggio previsto dall’art. 2637 codice civile.
  2. Per quanto concerne le condotte idonee ad alterare il valore alle azioni delle nostre squadre quotate (quindi Lazio, Roma e Juventus) trova applicazione il reato di cui all’art. 185 TUF. Questo significa che quando si è parlato di aggiotaggio per la diffusione di notizie sulle trattative di Ronaldo e Guardiola con la Juventus si faceva riferimento a quest’ultimo “tipo” di aggiotaggio.
  3. L’aggiotaggio commesso dalle società

Qualora venga commesso l’aggiotaggio di strumenti finanziari di società quotate in borsa, può accadere che venga contestato un illecito di aggiotaggio anche alla società coinvolta.

Ecco allora che quando abbiamo letto titoli come: “Caso Guardiola, la CONSOB indaga sulla Juve”, il giornalista non diceva proprio una “castroneria”.

E’ giusto però spiegare bene come e quando la società può commettere aggiotaggio.

I casi in cui si parla di aggiotaggio da parte di una società sono due. Essi sono previsti dagli artt. 187 quinquies D. Lgs. 58/1998 (TUF) e 25 sexies D. Lgs. 231/2001.

Nella prima ipotesi si tratta di un illecito amministrativo (quindi non un reato), di cui si ritiene responsabile la società quando venga commesso l’illecito previsto dall’art. 187 ter TUF[3] di “manipolazione del mercato”, che sanziona, con una sanzione pecuniaria fino al 15% del fatturato, tutti quei casi ove si verifichi un mutamento del prezzo di azioni o altri strumenti finanziari di una società attraverso condotte che non siano simulatorie o ingannevoli e non consistano neanche nella diffusione di notizie false.

Si tratta dunque di un’ipotesi residuale che trova applicazione, con intervento sanzionatorio non già della Magistratura penale ma della CONSOB, quando la manipolazione del mercato o aggiotaggio non presenti le peculiarità di cui all’art. 185 TUF e non risulti, quindi, penalmente rilevante.

Data la genericità della definizione di “manipolazione del mercato”, in questa ipotesi di illecito amministrativo possono rientrare le più disparate condotte, anche involontarie, che abbiano l’effetto di influire sul prezzo delle azioni o di altri strumenti finanziari della società che abbia emesso gli stessi.

Ecco allora perché si parla così spesso di indagini per aggiotaggio su alcune delle “big” del nostro calcio quotate in borsa durante l’estate, nonostante il calcio mercato, anche se fantasioso, sia da sempre parte del gioco[4].

Tuttavia, non basta che si verifichi un riconoscibile mutamento del prezzo delle azioni o di altri strumenti finanziari di una società quotata, affinché quest’ultima possa essere sanzionata, ai sensi dell’art. 187 quinquies per rimando all’art. 187 ter TUF, è richiesto che la condotta illecita di cui all’art. 187 ter TUF venga commessa da persone che lavorano o comunque collaborano con la stessa società, dunque da “suoi uomini”[5].

Per fare un esempio che c’entra con il calcio, una società del nostro pallone, tra quelle quotate in borsa, può essere sanzionata qualora un suo dirigente o, comunque un suo dipendente particolarmente influente, diffonda la notizia, non falsa ma comunque non ancora totalmente fondata (come per esempio l’arrivo di Ronaldo alla Juve in un momento in cui ancora la trattativa non era a buon punto e poteva saltare tutto) così da permettere un rialzo del prezzo delle azioni della società, magari non particolarmente ingente ma comunque tale da permettere un buon guadagno a chi le possiede.

La seconda ipotesi di aggiotaggio commesso dalla società concerne una responsabilità da reato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per la quale, dunque, può avere luogo un vero e proprio processo penale.

L’art. 26 sexies del predetto Decreto stabilisce che, qualora si verifichi l’aggiotaggio previsto dall’art. 185 TUF sopra descritto, dunque abbiano luogo condotte consistenti nella diffusione di false informazioni o comunque in attività simulatorie o ingannevoli idonee ad influire su un ingente mutamento del prezzo delle azioni o di altri strumenti finanziari emessi da una società quotata in borsa, la stessa società possa ricevere una sanzione fino ad € 1.549.000,00.

Ovviamente, affinché la società venga chiamata a rispondere “penalmente” ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è necessario che il reato, di cui all’art. 185 TUF, venga commesso da un soggetto che “lavora” per la stessa società, o in una posizione di vertice o come subordinato ad altri.

Inoltre, l’attività di aggiotaggio deve essere commessa nell’interesse o a vantaggio della società.

Così, pensando al calciomercato, facendo magari un esempio concreto, potrebbe aversi aggiotaggio della società AS Roma se un magazziniere, magari preoccupato dell’andamento in borsa della squadra per cui lavora e che tifa, facesse pervenire ad un giornalista del Corriere dello Sport la notizia falsa di avere sentito il dirigente Petrachi parlare al telefono con il Presidente Pallotta e confidargli di essere sul punto di acquistare Leo Messi a parametro zero, così comportando il rialzo delle azioni della società.

Al fine di prevenire il rischio di incorrere in una responsabilità per l’illecito, di cui all’art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001, le società possono adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo e nominare un Organismo di Vigilanza.

Il primo strumento citato, che deve essere valutato idoneo a prevenire l’illecito da un eventuale Pubblico Ministero e poi Giudice, che siano incaricati nell’ambito di un eventuale procedimento penale originato dal verificarsi di una fatto di aggiotaggio di cui all’art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001, consiste in un insieme di regole, procedure e prassi funzionali alla prevenzione dei rischi di commissione di reati riscontrati (eventualmente anche l’art. 185 TUF), di cui viene premessa una approfondita analisi, unitamente ad una spiegazione delle caratteristiche dei reati che potrebbero essere commessi all’interno delle società.

L’Organismo di Vigilanza è invece un organo societario che presenta la funzione di vigilare sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo nonché del rispetto della regolamentazione in esso prevista da parte di tutti i collaboratori della società, siano essi in una posizione di vertice o meno.

Una volta chiarito cosa si intende per reato di aggiotaggio e per aggiotaggio da parte di una società, abbiamo tutti gli strumenti per potere “interpretare” alcuni recenti casi ove i giornali hanno parlato di aggiotaggio nel calcio.

  1. I casi Ronaldo, Guardiola e Sturaro.

Procediamo con l’analisi di alcuni recenti casi in cui molte testate giornalistiche hanno parlato di aggiotaggio nel calcio.

Verranno trattati tre casi originati dai seguenti fatti: (i) la trattativa della Juventus per acquistare Ronaldo dal Real Madrid nell’estate del 2018; (ii) la trattativa sempre della Juventus per ingaggiare Pep Guardiola come nuovo allenatore nell’estate 2019; (iii) la cessione di Sturaro dalla Juventus al Genoa per una cifra ritenuta troppo elevata, proprio in concomitanza della sconfitta della stessa squadra torinese contro l’Atletico Madrid in Champion’s League, che aveva determinato un grosso calo delle azioni della società.

 

4.1 Il caso Ronaldo

Nell’estate del 2018, all’improvviso, è esplosa una vera e propria “bomba giornalistica”: Ronaldo stava per andare alla Juventus!

All’inizio, quando i giornali sportivi avevano riportato la notizia in pochi ci avevano creduto. “E’ fantacalcio”, si diceva. “Ma figurati se Ronaldo viene alla Juventus!”, “Come fa la Juventus a permettersi Ronaldo?!”

Poi, dopo giorni che se ne parlava e, soprattutto, in ragione del fatto che il fenomeno portoghese non si preoccupava affatto di smentire la trattativa, qualcuno ha iniziato a crederci. Via via, il credito della notizia è aumentato, tanto che anche qualche esponente di spicco del giornalismo sportivo televisivo ha iniziato ad affermare che, forse, poteva essere vero.

Così le azioni della Juventus hanno cominciato a “salire”, con notevole vantaggio per la società torinese.

Qualcuno ha iniziato a dire: “ecco come pagheranno Ronaldo, con i “guadagni” ottenuti in borsa”.

Altri, invece, ritenendo, non tanto erroneamente, che non era nel “DNA” dei bianconeri acquistare e strapagare un giocatore di trentatre anni, hanno diffuso il sospetto che si trattasse di una “bufala”, proprio funzionale ad ottenere una ingente speculazione in borsa, magari poi da reinvestire nel “vero” obiettivo di calciomercato che era Icardi.

Ecco allora che i giornali sportivi hanno iniziato a parlare di aggiotaggio da parte della Juventus, con conseguente indagine della CONSOB e, forse, della Procura della Repubblica.

Ora, noi tutti sappiamo che alla fine Ronaldo è arrivato davvero, ma, ad ogni modo, proviamo a fornire una spiegazione sulle ragioni per le quali qualcuno aveva diffuso la notizia che alla squadra torinese potesse essere contestato l’aggiotaggio.

All’inizio i “sospettosi” ritenevano che la notizia dell’arrivo di Ronaldo alla Juventus fosse semplicemente falsa. In ragione quindi del forte aumento di valore delle azioni della società si parlava di aggiotaggio della Juve, ritenendo potesse essere stato commesso il reato previsto dall’art. 185 TUF, con conseguente pericolo per i bianconeri di incorrere in una responsabilità da reato, ai sensi dell’art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001.

Certo, non era chiaro chi avesse diffuso la notizia: qualche giornalista fantasioso? Perché se era così, non era certamente la società a correre rischi allora, ma solo questo ipotetico “romanziere di fantamercato”. Questo anche perché la dirigenza della società all’inizio smentiva, non essendo del resto sicura di portare a termine l’acquisto.

Alla fine non sapremo mai chi ha iniziato a diffondere la notizia e, ribadisco, dal momento che Ronaldo alla fine è veramente approdato a Torino e non possono essere contestate né alla società né a nessun altro attività di diffusione di notizie false o di operazioni ingannevoli o simulatorie, poco importa.

Allora, pensiamo come si sarebbe potuta interpretare la vicenda se alla fine Florentino Perez non avesse ceduto alla volontà del giocatore portoghese di andarsene da Madrid e quest’ultimo fosse rimasto nelle “merengues” contro la sua volontà.

Probabilmente, non conoscendo l’identità del diffusore della notizia, non vi sarebbe stata comunque nessuna concreta contestazione.

Tuttavia, magari un Pubblico Ministero fantasioso avrebbe potuto ritenere la trattativa per l’acquisto di Ronaldo come una condotta simulatoria e ingannevole funzionale al rialzo del prezzo delle azioni della Juventus, con conseguente contestazione al Presidente Agnelli, che aveva direttamente gestito la trattativa, del reato di aggiotaggio previsto dall’art. 185 TUF e, quindi, alla Juventus dell’illecito dipendente da reato, previsto dall’art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001. L’esito di un eventuale procedimento penale, poi, sarebbe stato abbastanza incerto perché, non solo la Juve dispone di un modello di organizzazione, gestione e controllo da lungo tempo implementato ma, oltretutto, la natura simulatoria e ingannevole della trattativa, essendo questa avvenuta davvero, sarebbe stata fortemente difficile da valutare.

Altrimenti, la stessa trattativa, pur se non simulatoria e ingannevole, avrebbe potuto essere ritenuta dalla CONSOB comunque “manipolatoria” del mercato.

In questo caso la Juventus avrebbe potuto rischiare una sanzione pecuniaria fino al 15% del proprio fatturato, che nel 2018 ammontava a quasi € 600.000.000,00[6].

Tuttavia, anche la CONSOB avrebbe avuto difficoltà a considerare manipolatoria una trattativa fallimentare ma realmente avvenuta.

 

4.2 Il caso Guardiola

Rispetto al caso Ronaldo, quello che ha interessato la trattativa, vera o presunta che fosse, per l’ingaggio di Guardiola alla Juventus potrebbe portare ad esiti interpretativi più interessanti.

In questo caso, infatti, Guardiola non è arrivato, rimanendo ad allenare il Manchester City, come da lui sempre dichiarato.

Inoltre, potrebbero indurre sospetto, o forse no, alcuni fatti che fanno da contorno alla vicenda.

Ricostruendo brevemente l’accaduto, tutto è cominciato quando, al termine dello scorso campionato, dopo l’ennesima delusione europea, ha iniziato a diffondersi la voce che Massimiliano Allegri non sarebbe più stato l’allenatore della Juventus. Addirittura, c’era qualche quotidiano sportivo che sosteneva come fosse Ronaldo a spingere per il cambio di allenatore, non ritenendo il vincitore degli ultimi cinque scudetti all’altezza delle sue aspettative di gioco.

Immediatamente dopo, con una “tiritera” durata grossa parte del mese di giugno, si è iniziato a parlare della possibilità che il nuovo “top player” della Juventus potesse essere Pep Guardiola!

La voce ha quindi iniziato a girare, venendo considerata sempre più credibile.

La conseguenza è stata che si è verificato un forte rialzo delle azioni della Juventus, che sono letteralmente “volate” in borsa.

Al tempo stesso però, mentre i dirigenti della Juventus non commentavano la notizia ma lasciavano qualche speranza per i tifosi, dal momento che non smentivano neanche, l’allenatore catalano negava e ancora negava.

In contemporanea, veniva diffusa la notizia che il Manchester City poteva ricevere sanzioni per avere violato le regole del “Fair play finanziario”, rischiando addirittura l’esclusione dalla Champions League 2019/2020.

Quest’ultima notizia portava sempre maggiore credibilità alla possibilità che davvero Guardiola potesse lasciare il club inglese per approdare a Torino.

Poi, si è iniziato a parlare di Conte e della possibilità che, ove la Juventus non fosse riuscita a “strappare” Guardiola al Manchester City avrebbe potuto “ripiegare” sul tecnico salentino.

Chi riteneva che alla fine Antonio Conte sarebbe ritornato bianconero fondava il proprio pensiero su un argomento di non poco conto: come avrebbe potuto la Juve spendere € 20.000.000,00 all’anno per un allenatore, avendo oltretutto il “peso” dell’ingente ingaggio di Ronaldo?

Alla fine era passato un mese e si avvicinava la data del ritiro della squadra torinese, che avrebbe dovuto ricominciare la stagione. Anche se i giornali continuavano a “dare per fatta” la trattativa tra Guardiola e la Juventus, ancora il nome del nuovo allenatore della Juventus non c’era.

Mentre le azioni della Juventus volavano ed i tifosi della squadra torinese sognavano ma si spazientivano, in quanto era ancora sconosciuto il nome del nuovo allenatore, sono successi due fatti molto curiosi, ma anche significativi, con il “senno del poi”.

Mentre si parlava della trattativa che poteva portare Guardiola alla Juve, ma anche delle difficoltà per realizzarla:

– Antonio Conte veniva “intercettato” a Torino in evidente attesa, con l’Inter che “gli faceva la corte” e con lui che, per il momento, tardava a dare una risposta;

– Maurizio Sarri ed il Chelsea, dopo un anno turbolento con “divorzio annunciato” e poi “rimandato” in ragione della vittoria dell’Europa League, iniziavano a trattare un rinnovo di contratto o un’uscita dalla società inglese.

Intanto, sempre in quel periodo, si era in attesa di una decisione dell’UEFA sulle sanzioni per il Manchester City, che però tardava ad arrivare.

Le azioni della Juventus continuavano a volare.

Alla fine, sappiamo tutti come è andata. Guardiola è rimasto a Manchester e la Juventus ha ingaggiato Maurizio Sarri preferendolo ad Antonio Conte, che si è quindi “accasato” all’Inter.

Tuttavia, questa storia ha generato di nuovo forti sospetti di aggiotaggio per la Juventus.

Vediamo quindi di fornire un’interpretazione.

La notizia della trattativa di Guardiola alla Juventus potrebbe anche essere considerata falsa e diffusa con il chiaro intento di fare aumentare il valore delle azioni della squadra torinese.

A fondamento della “falsità” della predetta notizia, c’è da dire che Guardiola non ha mai ammesso dell’esistenza di una trattativa. Anzi, il catalano ha sempre negato, manifestando la propria volontà di restare al Manchester City anche qualora la squadra inglese fosse stata esclusa dalla prossima Champions League.

Non si è a conoscenza di indagini da parte di qualche Procura della Repubblica, ma essendosi verificati questi fatti nel corso dell’estate appena conclusa, non è da escludere colpi di scena della Magistratura nei prossimi mesi.

Certo, un’accusa del genere potrebbe essere sostenuta solo qualora “spuntasse” fuori il responsabile della diffusione di questa “falsa” notizia e questo risultasse lavorare proprio per la Juventus.

Solo in questo caso potrebbe essere contestato a quest’ultimo il reato di aggiotaggio previsto dall’art. 185 TUF e alla Juventus la responsabilità da reato, ai sensi dell’art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001.

Tuttavia, semmai si verificasse un’ipotesi del genere, sono sicura che i bravissimi difensori della società torinese farebbero presente al Pubblico Ministero competente che, al di là delle dichiarazioni di Guardiola, che avrebbero potuto essere di facciata, vi erano degli “indizi” che davano credibilità alla trattativa con l’allenatore del Manchester City. Antonio Conte, infatti, potrebbe avere atteso ad accettare la “chiamata” dell’Inter, rimanendo a Torino, perché sperava che la trattativa con Guardiola, certamente difficile, saltasse così da essere una valida alternativa. Ancora, Sarri, forse, potrebbe avere atteso a definire la propria posizione con il Chelsea perché, anche lui, attendeva di capire se la Juve, che aveva manifestato un apprezzamento nei suoi confronti, potesse optare per lui, rinunciando ad investire notevoli cifre per assicurarsi l’allenatore catalano.

Vista in questo modo, effettivamente, la notizia della trattativa di Guardiola e la Juventus potrebbe essere considerata tutt’altro che falsa, con conseguente perdita di credibilità dell’accusa di aggiotaggio.

Nel corso di questa estate, in realtà, si parlava soprattutto di indagini da parte della CONSOB, dunque per l’ipotesi di manipolazione del mercato senza il compimento di attività quali la diffusione di notizie false o di condotte simulatorie o ingannevoli. Data la genericità della definizione di manipolazione del mercato, tutto potrebbe essere. Tuttavia, anche alla luce delle argomentazioni di cui sopra che, immagino, potrebbero essere utilizzate dalla Juventus per difendersi, credo che anche la CONSOB potrebbe arrivare a ritenere che più che una manipolazione del mercato azionario questa estate abbia in realtà avuto luogo una trattativa fallimentare.

 

4.3 Il caso Sturaro

Da ultimo, ritengo sia utile offrire dei chiarimenti su un’altra vicenda che ha fatto molto discutere i giornalisti sportivi, molti dei quali improvvisatisi giuristi esperti dell’aggiotaggio.

Mi riferisco a quanto accaduto nel mese di febbraio del corrente anno.

La Juventus era attesa a Madrid per una partita molto importante il 20 febbraio: gli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid, poi terminata con una cocente sconfitta per 2 a 0. Questo evento aveva fatto “colare a picco” le azioni della società.

Nel corso del calcio mercato di riparazione invernale, proprio in quello stesso periodo, esattamente il 6 febbraio, la società torinese aveva ceduto a titolo definitivo al Genoa il difensore Sturaro per € 18.000.000,00. Questo aveva fatto molto discutere, essendo da molti ritenuto l’ennesimo abuso di plusvalenze da parte della Juventus, il cui bilancio era in rosso a causa dell’operazione Ronaldo e necessitava di essere “rimpolpato” attraverso qualche cessione di rilevo. Come tale non era stata considerata quella di Sturaro, dai più ritenuto un panchinaro di poco valore.

Il successivo 13 marzo la Juve aveva ribaltato il risultato della partita di andata e aveva battuto l’Atletico Madrid per 3 a 0, qualificandosi per i quarti di finale di Champions League. Questo fatto aveva portato ad un netto rialzo delle azioni della società torinese.

Poco dopo, il 17 marzo, mettendo in campo le riserve, i bianconeri avevano ricevuto una “sonora batosta”, perdendo per 2 a 0 a Marassi contro il Genoa, con gol dell’ex Sturaro.

Questo insieme di accadimenti ha fatto urlare qualcuno allo scandalo.

E’ stato infatti ipotizzato che la Juventus, molto sofferente economicamente per l’acquisto di Ronaldo con inevitabili implicazioni rispetto alla sua quotazione in borsa, avesse cercato di “taroccare” la “risposta del mercato” azionario attraverso cessioni gonfiate e, contemporaneamente, risultati sportivi molto dubbi.

In particolare, nell’ordine:

– la Juve avrebbe ceduto Sturaro per ottenere un rialzo del prezzo delle azioni attraverso la “sistemazione” del bilancio;

– la sconfitta con l’Atletico Madrid, dopo qualche giorno, avrebbe riabbassato il prezzo delle azioni della società torinese, che avrebbe dovuto correre ai ripari per evitare perdite;

– dopo la vittoria nel ritorno di Champion’s League con l’Atletico Madrid le azioni sarebbero “risalite” e, allora, per ricompensare l’aiuto “economico” ricevuto, la Juve sarebbe scesa in campo per perdere con il Genoa qualche giorno dopo.

Ora, precisando che, anche in questo caso, non risultano indagini penali né tantomeno alcuna attività investigativa della CONSOB, tanto da fare pensare che tutto sia finito in una “bolla di sapone” utilizzata per vendere i giornali ed ottenere audience televisiva, ritengo sia comunque utile e interessante dare un’interpretazione anche di tali fatti.

Tra gli accadimenti citati, quello che certamente ha creato maggiore scalpore è la cessione di Sturaro per un prezzo ritenuto troppo elevato.

Questo è notoriamente un “trucchetto” utilizzato dalle società del nostro calcio per “sistemare” i bilanci[7].

La “sistemazione” del bilanci, forse, potrebbe avere un effetto positivo sulle azioni di una società quotata.

Se così è, allora, questa attività da sola potrebbe integrare un’ipotesi di aggiotaggio dei dirigenti juventini, ai sensi dell’art. 185 TUF, e quindi della Juventus secondo quanto previsto dall’art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001.

Chiaramente, si potrebbe contestare il reato ove si ritenesse quella operazione di mercato come fraudolenta, simulatoria. Ad esempio se il prezzo stabilito dalla Juventus e messo poi da questa “a bilancio” non fosse stato realmente pagato ai bianconeri. Ove venisse dimostrato il contrario, invece, questa accusa non potrebbe affatto reggere.

In quest’ultimo caso non potrebbe essere contestato alla società neanche l’illecito amministrativo di cui all’art. 187 quinquies TUF, trattandosi di una “ricca” operazione di mercato, per quanto poco spiegabile rispetto all’interesse del Genoa.

Per quanto riguarda il presunto “regalo” fatto dalla Juventus al Genoa, oltretutto con la marcatura dello stesso Sturaro, di per sé potrebbe integrare, non già un’ipotesi di aggiotaggio ma tuttalpiù di frode sportiva.

Se invece, un po’ fantasiosamente, si volesse “leggere” nel gol di Sturaro una forzatura da parte delle due squadre per dare credibilità alla precedente operazione di mercato, allora anche la sconfitta dei bianconeri a Marassi potrebbe essere considerata come un “pezzo dell’ingranaggio” architettato dalla società torinese per manipolare il mercato azionario.

Diciamoci la verità però. Quale Giudice che svolge la propria professione seriamente potrebbe dare credibilità ad una imputazione del genere? Direi nessuno, soprattutto perché nel processo penale è l’accusatore a dovere provare la fondatezza della propria accusa e non l’imputato a dovere provare la propria innocenza.

Considerando i quattro accadimenti citati tutti insieme, francamente pare difficile sostenere che, come invece ritenuto da qualcuno, essi rappresentino una complessa operazione di aggiotaggio. Ciò in quanto non possiamo credere che la Juventus volesse perdere a Madrid e poi trionfare a Torino in Champions League semplicemente per realizzare una speculazione azionaria, a cui comunque prima avrebbe posto rimedio la cessione di Sturaro tanto da richiedere la donazione di tre punti al Genoa, anche con il malevolo intento di dare credibilità alla stessa precedente operazione di mercato.

Inoltre, anche la stessa CONSOB potrebbe fare molta fatica a decidere delle sanzioni, non essendoci prova del fatto che il mercato azionario sia stato manipolato o, comunque, che ciò sia avvenuto colpevolmente.

 

Sarà per questo allora che questo “fattaccio” dello scorso inverno sembra finito nel “dimenticatoio”.

  1. Conclusione

La quotazione in borsa di tre delle “big” del nostro calcio ha comportato tante conseguenze, siano esse positive o negative.

Nel prossimo futuro anche altre società dovrebbero optare per questa scelta[8].

In questo modo, non solo il nostro calcio potrebbe diventare sempre più “ricco”, potendo competere con lo strapotere di “magnati russi” e “sceicchi annoiati”, ma attirerebbe inevitabilmente maggiore attenzione sulla regolarità delle operazioni societarie di rilievo economico compiute nell’ambito.

Del resto, è giusto così. In molti investono in azioni di società di calcio, anche in ragione del fatto che, effettivamente, i risultati sportivi ed il calciomercato possono influenzare molto l’andamento del mercato azionario.

Tuttavia, soprattutto alla luce dei tre casi esaminati, ritengo sia opportuno, proprio per il mantenimento di un mercato azionario equilibrato, che non si debba abusare in maniera troppo “facilona” di termini che non si conoscono, avendo magari conseguito una laurea in Scienze della comunicazione o Lettere e non in giurisprudenza.

Il pericolo altrimenti, come insegnano i casi sopra trattati, è di fare una brutta figura, di ripetere la storia di “a lupo, a lupo”.

Qualche giornalista, soprattutto se direttore della testata giornalistica veicolo di fantasie giuridiche, potrebbe comunque ritenersi soddisfatto di avere venduto giornali.

Tuttavia, va rammentato che molti quotidiani, alcuni sportivi, fanno parte di gruppi di società che sono anche essi quotati in borsa.

Attenzione quindi: “chi di aggiotaggio ferisce, di aggiotaggio perisce”.

[1] Testo unico finanziario.

[2] Formalmente rubricato aggiotaggio.

[3] Art. 187-ter: “1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

  1. Si applica la disposizione dell’articolo 187-bis, comma 5.
  2. omissis
  3. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
  4. omissis
  5. omissis
  6. omissis”.

[4] Altrimenti che danno ne riceverebbero le trasmissioni TV o i principali quotidiani sportivi, soprattutto nel mese di agosto quando gli italiani sono al mare?

[5]  Art. 187-quinquies: “L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

  1. a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  2. b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
  3. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
  4. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.
  5. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6 , 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”

 

[6] Quindi la sanzione che avrebbe potuto ricevere sarebbe stata di € 90.000.000,00

[7] Ricordiamoci il recente “caso Chievo”

[8] Si dice che, a breve, toccherà all’Inter.

Questo sito fa uso solo di cookie tecnici per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Può conoscere i dettagli consultando la nostra Privacy Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi