334-338.35.66 / 340-402.30.31 info@fenicelc.it

A seguito di una condanna penale il giudice può sospendere, su richiesta del difensore, l’esecuzione della pena per un periodo di 5 anni nel caso di delitti e di 2 anni nel caso di contravvenzioni. Decorso questo periodo, se il reo non commette altri reati della stessa indole, il reato e le pene accessorie si estinguono. Concretamente: LA PENA NON VIENE ESEGUITA.

➡️La sospensione condizionale della pena può essere chiesta solo quando la pena da infliggere non superi due anni di reclusione.

Può essere concessa UNA SOLA VOLTA.

➡️La concessione della sospensione della pena può essere subordinata al risarcimento del danno alla persona offesa, all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato o, ancora, alla prestazione di attività a favore della collettività.
NON può essere concessa se si è stati già condannati o se si è destinatari di una misura di sicurezza.
La sospensione della pena viene revocata quando il beneficiario commette un altro reato della stessa indole o quando riporta un’altra condanna ad una pena che, cumulata alla precedente, supera i due anni.

Questo sito fa uso solo di cookie tecnici per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Può conoscere i dettagli consultando la nostra Privacy Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi